TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI. Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh (qui di seguito denominati Parti Contraenti), desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica tra i due Paesi ed, in particolare, per gli investimenti da parte di cittadini di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; e riconoscendo che la promozione e la protezione reciproca di tali investimenti, in base agli Accordi Internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' di entrambe le Parti Contraenti; hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 DEFINIZIONI Ai fini del presente Accordo:
- 1)Il termine "investimento" indichera' ogni bene investito, anteriormente o posteriormente all'entrata in vigore del presente Accordo, da parte di una persona fisica o giuridica che abbia la cittadinanza di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformita' alle leggi e ai regolamenti di quest'ultima. Fatto salvo il senso generale di quanto detto, il termine "investimento" comprende:
- a)beni mobili e immobili, ed ogni altro diritto in rem, ivi concluse - nella misura in cui possano essere usate a fini di investimento - i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi;
- b)titoli, obbligazioni, azioni ordinarie ed ogni altro strumento negoziabile o documento di credito, nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in genere;
- c)crediti finanziari o ogni altro diritto per impegni e prestazioni aventi un valore economico, relativi ad investimenti, nonche' redditi da investimento reinvestiti, cosi' come definiti nel successivo punto 5;
- d)diritti d'autore, marchi di fabbrica, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know-how, segreti industriali, la ditta e l'avviamento commerciale;
- e)ogni diritto di natura finanziaria maturato per legge o per contratto, ed ogni licenza, concessione o rappresentaza commerciale rilasciata in conformita' alle vigenti disposizioni per l'esercizio di attivita' economiche, ivi incluse prospezioni per coltivazione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali. 2. Il termine "investitore" indichera' ogni persona fisica o giuridica - avente la nazionalita' di una delle Parti Contraenti - che abbia effettuato o che intenda effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. 3. Il termine "persona fisica", in riferimento ad entrambe le Parti Contraenti, indichera' ogni persona fisica avente la nazionalita' di quello Stato. 4. Il termine "persona giuridica", in riferimento ad entrambe le Parti Contraenti, indichera' qualsiasi entita' stabilita nel territorio di una di esse e riconosciuta quale persona giuridica in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali, come ad esempio istituti pubblici, societa' di capitali o di persone, fondazioni o associazioni, indipendentemente dal fatto se la loro responsabilita' sia limitata o meno. 5. Il termine "reddito" indichera' le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi inclusi - in particolare - profitti, partecipazioni agli utili, redditi da capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici e spettanze diverse, compresi i redditi reinvestiti e gli incrementi utili del capitale. 6. Il termine "territorio" indichera', oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranita', o esercitano diritti sovrani e di giurisdizione in conformita' al diritto internazionale.
Testo vigente dal 31 agosto 1993
