della Nazione piu' favorita 1. Ciascuna Parte Contraente, nell'ambito del proprio territorio, accordera' agli investimenti effettuati ed ai proventi di investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti effettuati ed ai proventi dei propri cittadini o degli investitori di Stati terzi, qualunque sia il trattamento piu' favorevole accordato. 2. Il trattamento accordato alle attivita' connesse con gli investimenti di investitori di ciascuna parte contraente non sara' meno favorevole di quello accordato all'attivita' connesse con investimenti di propri investitori o di quelli di ogni Paese Terzo. 3. Questo trattamento non si riferisce ai privilegi, che una delle Parti Contraenti concede agli investitori di stati terzi in base alla loro appartenenza ad una Unione doganale o economica, ad un Mercato Comune, ad una Zona di libero scambio, ad un accordo regionale o subregionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale o in base ad un Accordo concluso fra una delle Parti Contraenti ed uno Stato terzo per evitare la doppia imposizione o per facilitazioni di commercio transfrontaliero.
Testo vigente dal 25 gennaio 1990
