per danni o perdite Qualora gli investitori di una delle due parti contraenti debbano subire perdite sui loro investimenti nel territorio dell'altra parte, a causa di guerra, o di altri scontri armati, di uno stato di emergenza o di altri avvenimenti simili, riceveranno un adeguato risarcimento per la perdita subita. tali pagamenti saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo. Gli investitori di una delle parti contraenti verranno trattati come i cittadini di tale parte contraente e, in ogni caso, non meno favorevolmente degli investitori di Stati terzi.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;448~accordo-art4 · fonte su Normattiva