per danni o perdite Qualora gli investitori di una delle due parti contraenti debbano subire perdite sui loro investimenti nel territorio dell'altra parte, a causa di guerra, o di altri scontri armati, di uno stato di emergenza o di altri avvenimenti simili, riceveranno un adeguato risarcimento per la perdita subita. tali pagamenti saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo. Gli investitori di una delle parti contraenti verranno trattati come i cittadini di tale parte contraente e, in ogni caso, non meno favorevolmente degli investitori di Stati terzi.
Testo vigente dal 25 gennaio 1990
