nazionale e Clausola della Nazione piu' favorita 1. Ciascuna Parte Contraente, nell'ambito del proprio territorio, accordera' agli investimenti, ai redditi e alle attivita' connesse con gli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti, ai redditi e alle attivita' similari connesse con investimenti di investitori propri o di qualunque Paese Terzo. 2. Ciascuna Parte Contraente proteggera' nel suo territorio gli investimenti effettuati secondo le proprie leggi e regolamenti da investitori dell'altra Parte Contraente e non ostacolera', con misure ingiustificate o discriminatorie, la gestione, il mantenimento, l'utilizzazione, il godimento, l'ampliamento, la vendita e, eventualmente, la liquidazione di detti investimenti. 3. Le disposizioni di cui ai punti 1. e 2. del presente articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce o riconoscera' a Paesi Terzi per effetto di una sua partecipazione ad unioni doganali od economiche, associazione di mercato comune, zone di libero scambio, accordi regionali o subregionali, accordi economici multilaterali internazionali o per effetto di accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi frontalieri.

Testo vigente dal 31 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-09;732~accordo-art3 · fonte su Normattiva