• 1)I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio, le dotazioni di bordo e le provviste di bordo che si trovino a bordo degli aeromobili dell'impresa designata di una Parte contraente all'arrivo nel territorio dell'altra Parte contraente o presi a bordo su tali aeromobili in detto territorio, adibiti all'uso esclusivo degli aeromobili stessi nell'esercizio dei servizi convenuti, sono esentati dai diritti doganali, tasse di ispezione ed altri gravami similari, sotto osservanza delle formalita' doganali dell'altra Parte contraente, anche se vengano usati o consumati da detti aeromobili durante i voli in detto territorio.
  • 2)I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio, le dotazioni di bordo e le provviste di bordo che godono di esenzioni fiscali in base alle disposizioni del paragrafo 1), non possono essere sbarcati senza il consenso delle autorita' doganali dell'altra Parte contraente. Qualora ne venga consentito lo sbarco, dovranno rimanere soggetti alle disposizioni stabilite dalle predette autorita' doganali.
  • 3)Gli aeromobili impiegati dall'impresa designata di una Parte contraente nei servizi convenuti sulle rotte specificate per, da o attraverso il territorio dell'altra Parte contraente, saranno ammessi in detto territorio in esenzione temporanea di diritti doganali, diritti di ispezione ed altri gravami similari, sotto osservanza delle formalita' doganali dell'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 12 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-06;449~art7 · fonte su Normattiva