Esenzione dai diritti doganali, spese d'ispezione ed oneri fiscali
- 1)Gli aeromobili della Compagnia aerea designata da una delle Parti contraenti, impiegati nell'esercizio dei servizi internazionali previsti dal presente Accordo, nonche' le forniture di carburanti e lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e l'equipaggiamento (dotazione) normale di bordo di detti aeromobili sono esentati, al momento del loro arrivo nel territorio dell'altra Parte contraente, dal pagamento dei diritti doganali, delle spese d'ispezione e di ogni altro onere fiscale sempre che tali equipaggiamenti e rifornimenti rimangano a bordo degli aeromobili fino a quando non siano riesportati.
- 2)Sono altresi' esenti dai suddetti oneri fiscali e doganali, ad eccezione delle spese corrispondenti al servizio prestato:
- a)i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e l'equipaggiamento normale di bordo introdotti ed immagazzinati nel territorio di una Parte contraente dalla Compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente e destinati esclusivamente allo uso da parte degli aerei di detta Compagnia aerea;
- b)i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e l'equipaggiamento normale presi a bordo nel territorio dell'altra Parte contraente dalla Compagnia aerea designata da una Parte contraente, nel corso dell'effettuazione dei servizi convenuti, entro i limiti ed alle condizioni stabiliti dalle Autorita' della detta altra Parte contraente, e destinati esclusivamente ad essere usati e consumati durante il volo.
- 3)I materiali che fruiscono delle esenzioni indicate nei precedenti paragrafi non possono essere utilizzati per usi diversi dai servizi aerei e debbono essere riesportati in caso di mancato impiego, a meno che non ne sia autorizzata la cessione ad altra Compagnia aerea o l'importazione definitiva secondo le prescrizioni in vigore nel territorio della Parte contraente interessata.
- 4)Le esenzioni stabilite nel presente articolo e applicabili anche alla parte dei suddetti materiali usata e consumata durante il sorvolo del territorio della Parte contraente che concede le esenzioni, possono essere subordinate all'espletamento di particolari formalita' normalmente applicabili nel detto territorio, compresi i controlli doganali.
- 5)Il materiale pubblicitario commerciale e il materiale "omaggio" introdotto dalla Compagnia aerea designata di una delle Parti contraenti nel territorio dell'altra Parte contraente sara' esente da tutte le imposte e spese nazionali, se detti materiali saranno distribuiti gratuitamente.
Testo vigente dal 21 ottobre 1978
