Al fine di evitare ogni procedura discriminatoria e di assicurare una perfetta uguaglianza di trattamento, le Parti Contraenti convengono che:
- a)I carburanti, gli oli lubrificanti, i pezzi di ricambio, le provviste e le dotazioni normali di bordo introdotti nel territorio di una Parte Contraente per l'uso esclusivo degli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte Contraente, impiegati nell'esercizio dei servizi concordati, sono esentati dai diritti doganali e dagli altri gravami fiscali con riserva di osservare i regolamenti doganali normalmente in vigore sul territorio dell'altra Parte Contraente;
- b)Gli aeromobili dell'impresa designata da una delle Parti Contraenti impiegati nell'esercizio dei servizi concordati sono ammessi sul territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione di diritti doganali, di spese di controllo ed altri gravami fiscali;
- c)I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio e le dotazioni normali a bordo degli aeromobili dell'impresa designata da una delle Parti Contraenti nell'esercizio dei servizi concordati, sono ammessi sul territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione dei diritti doganali e di altri gravami fiscali anche quando detti prodotti vengono consumati o utilizzati dagli aeromobili nel corso dei voli al disopra di detto territorio. Tali materiali non possono essere sbarcati senza l'autorizzazione dell'autorita' doganale dell'altra Parte Contraente;
- d)I carburanti, gli olii lubrificanti, i pezzi di ricambio e le dotazioni normali di bordo, imbarcati a bordo dagli aeromobili dell'impresa designata da una delle Parti Contraenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, sono esentati dai diritti doganali e dagli altri gravami fiscali, sotto riserva dell'osservanza dei regolamenti doganali in vigore sul detto territorio;
- e)I prodotti che godono delle esenzioni doganali e fiscali previste ai paragrafi precedenti non possono essere utilizzati per fini diversi da quelli relativi ai servizi di volo e devono essere riesportati in caso di mancata utilizzazione.
Testo vigente dal 4 ottobre 1971
