Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del presente Accordo, l'impresa designata di ciascuna Parte contraente godra' - durante l'esercizio d'un servizio convenuto su una rotta specificata - dei seguenti diritti:
- a)di attraversare, senza farvi scalo, il territorio dell'altra Parte contraente;
- b)di farvi scalo per scopi non di traffico;
- c)di farvi scalo, nei punti specificati per tale rotta nell'Annesso, allo scopo di imbarcare e sbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci e posta.
Testo vigente dal 12 aprile 1963
