Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del presente Accordo, l'impresa designata di ciascuna Parte contraente godra' - durante l'esercizio d'un servizio convenuto su una rotta specificata - dei seguenti diritti:

  • a)di attraversare, senza farvi scalo, il territorio dell'altra Parte contraente;
  • b)di farvi scalo per scopi non di traffico;
  • c)di farvi scalo, nei punti specificati per tale rotta nell'Annesso, allo scopo di imbarcare e sbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci e posta.

Testo vigente dal 12 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-06;449~art6 · fonte su Normattiva