Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 144/1997

    Ha colpito questo articolo
    23 maggio 1997

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 13 e 24, comma 2, Cost., l'art. 6, comma 3, l. 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche), come sost. dall'art. 1 l. 24 febbraio 1995 n. 45 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche), nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del Questore contenga l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per l'indagini preliminari, in quanto -posto che l'adozione, nella disposizione impugnata, del modello della convalida non impone necessariamente di assegnare al procedimento le medesime garanzie previste per la convalida dell'arresto e del fermo di polizia giudiziaria; che il provvedimento di convalida del g.i.p. nell'ipotesi in questione ha portata e conseguenze molto più limitate sulla libertà personale del destinatario, rispetto a quelle delle anzidette misure pre-cautelari; e che, nella fattispecie 'de qua' la necessità di garantire all'interessato una adeguata difesa va coniugata con la celerità nell'applicazione della misura, condizione, questa, necessaria, perché la misura stessa possa rivelarsi efficace, si' da giustificare, in un equilibrato rapporto fra esigenze in giuoco, l'adozione di forme semplificate attraverso cui possa esplicarsi il contraddittorio- per superare il dubbio di costituzionalità che la disciplina può ingenerare, è sufficiente prevedere un mezzo di effettiva conoscenza, da parte dell'interessato, di quanto allo stesso è consentito. - S. nn. 27/1959, 74/1968, 48/1994, 160/1995, 143/1996 e 193/1996. red.: Di Palma

    Art. 6 Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di ((manifestazioni sportive)) · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717

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  • Ordinanza n. 230/1997

    Altra decisione
    4 luglio 1997

    Deve essere ordinata la restituzione al giudice 'a quò (G.I.P. presso la Pretura di Novara) degli atti del giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, l. 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche), come sost. dall'art. 1, l. 24 febbraio 1995, n. 45, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 22 dicembre 1994, n. 717, per un nuovo esame della rilevanza alla luce dello 'ius superveniens'. red.: S. Di Palma

    Art. 13 cost. · Art. 24 cost. · Art. 6 Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di ((manifestazioni sportive)) · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717

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  • Sentenza n. 193/1996

    Questione infondata
    12 giugno 1996

    Non è fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, l. 13 dicembre 1989, n. 401, sostituito dall'art. 1 l. 24 febbraio 1995, n. 45, denunziato nella parte in cui non prevede che la speciale procedura di sindacato giurisdizionale prevista per l'ordine di comparire personalmente nell'ufficio di polizia durante le competizioni agonistiche, concerna anche il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le competizioni stesse. In esito alla valutazione richiesta alla Corte, che si ritiene sia essenzialmente quella di verificare la sussistenza o meno, nella disposizione denunciata, di elementi normativi arbitrariamente discriminatori, non sembra che la stessa risulti censurabile sotto il profilo dell'irragionevolezza, poiché i due previsti provvedimenti hanno portata ed effetti fra loro differenti, idonei ad incidere in grado diverso sulla libertà del soggetto destinatario e pertanto ragionevolmente differenziati anche nella disciplina dei rimedi. Il provvedimento che impone l'obbligo a comparire negli uffici di polizia viene a configurarsi come atto idoneo ad incidere sulla libertà personale del soggetto e, a tal motivo, esso è circondato da particolari garanzie (che si completano nel previsto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di convalida del Giudice per le indagini preliminari), mentre il provvedimento di divieto di accesso agli stadi e agli altri luoghi dove si svolgono le previste manifestazioni sportive, presenta una minore incidenza sulla sfera delle libertà del soggetto, nonostante anche'esso sia suscettibile di autonomo controllo giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo. Si deve infine escludere che la scelta dell'uno o di entrambi i provvedimenti sia affidato al mero arbitrio del questore, tenuto a determinarsi per l'adozione dell'uno ovvero di entrambi, sulla base di una ponderata valutazione delle circostanze oggettive e soggettive tali da indurre a ritenere sufficiente solo il primo ovvero da consigliare anche il secondo. - Sul controllo di costituzionalità in relazione al principio di eguaglianza, S. n. 89/1996. red.: A.M. Marini

    Art. 3 cost. · Art. 6 Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di ((manifestazioni sportive)) · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1995-02-24;45~art1 · fonte su Normattiva