Art. 11 — Esportazione e trasferimento illecito di beni culturali protetti
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque esporta, rimuove o trasferisce illecitamente la proprieta' di beni protetti dalla Convenzione o dal Protocollo e' punito con la reclusione da due a otto anni, ovvero da quattro a dieci anni se il bene culturale e' sottoposto a protezione rafforzata. La pena stabilita dal comma 1 e' aumentata se al fatto consegue la distruzione del bene.
Testo vigente dal 8 maggio 2009
