Chiunque utilizza un bene culturale protetto dalla Convenzione ovvero la zona circostante a sostegno di un'azione militare e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto previsto dal comma 1 e' commesso su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena e' della reclusione da due a sette anni. Le pene stabilite dai commi 1 e 2 sono aumentate se al fatto consegue il danneggiamento, il deterioramento o la distruzione del bene.

Testo vigente dal 8 maggio 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-04-16;45~art8 · fonte su Normattiva