Art. 14 — Reati militari, giurisdizione e competenza
I reati di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono reati militari. Si applica l'articolo 27, primo comma, del codice penale militare di pace. Nei casi in cui i reati di cui al comma 1 sono commessi all'estero e la giurisdizione e' attribuita all'autorita' giudiziaria militare, e' competente il tribunale militare di Roma. Nei casi in cui i reati di cui al comma 1 sono commessi all'estero e la giurisdizione e' attribuita all'autorita' giudiziaria ordinaria, e' competente il tribunale di Roma.
Testo vigente dal 8 maggio 2009
