Art. 10 — Impossessamento illecito e danneggiamento di un bene culturale protetto
Chiunque illecitamente si impossessa di un bene culturale protetto dalla Convenzione, ovvero, avendone a qualunque titolo la disponibilita', se ne appropria, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Chiunque illecitamente distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibile un bene culturale protetto dalla Convenzione, e' punito con la reclusione da due a otto anni. Se i fatti previsti dai commi 1 e 2 sono commessi su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena e', rispettivamente, della reclusione da due a otto anni o da quattro a dieci anni.
Testo vigente dal 8 maggio 2009
