Art. 16 (Trattato trasferimento persone condannate)
[1]Bis in Idem
[2]La persona trasferita per l'esecuzione di una condanna ai sensi del presente Trattato non puo' essere detenuta, processata ne' condannata nello Stato di Esecuzione per lo stesso reato per il quale e' stata giudicata nello Stato di Condanna.
Testo vigente dal 9 maggio 2022
