Se un'offerta di solidarieta' tra la Germania e l'Italia, o viceversa, mette a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento dei clienti protetti dalla solidarieta' in Svizzera, le Autorita' competenti delle tre Parti contraenti si riuniscono su richiesta dell'Autorita' competente svizzera entro il piu' breve tempo possibile al fine di attuare misure per garantire l'approvvigionamento dei clienti protetti dalla solidarieta' in Svizzera.

Testo vigente dal 10 aprile 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-04-01;45~allegato-art8 · fonte su Normattiva