Se un'offerta di solidarieta' tra la Germania e l'Italia, o viceversa, mette a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento dei clienti protetti dalla solidarieta' in Svizzera, le Autorita' competenti delle tre Parti contraenti si riuniscono su richiesta dell'Autorita' competente svizzera entro il piu' breve tempo possibile al fine di attuare misure per garantire l'approvvigionamento dei clienti protetti dalla solidarieta' in Svizzera.
Testo vigente dal 10 aprile 2026
