[1]Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Citta' del Vaticano

[2]La Repubblica italiana e lo Stato della Citta' del Vaticano, considerata l'opportunita' di stipulare una nuova Convenzione monetaria, essendo venuta a scadere quella sottoscritta il 20 giugno 1942 e ratificata il 10 ottobre 1942, hanno convenuto quanto segue:

[3]Art. 1.

[4]Il Governo italiano mette, conte nel passato, a disposizione dello Stato della Citta' del Vaticano la Zecca di Roma per la coniazione delle monete e medaglie pontificie. Lo Stato della Citta' del Vaticano si impegna da parte sua a servirsi esclusivamente della Zecca per la coniazione delle sue monete, nonche' sara' in vigore la presente Convenzione.

Testo vigente dal 16 maggio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-04-09;450~art1 · fonte del testo