[1]ALLEGATO

[2]Convenzione monetaria tra lo Stato della Citta' del Vaticano e la Repubblica italiana

[3]Lo Stato della Citta' del Vaticano e la Repubblica italiana, considerata l'opportunita' di stipulare una nuova Convenzione monetaria, essendo giunta a scadere quella sottoscritta il 31 luglio 1962, hanno convenuto quanto segue:

[4]Art. 1.

[5]Il Governo italiano mette, come nel passato, a disposizione dello Stato della Citta' del Vaticano la Zecca di Roma per la coniazione delle monete e medaglie pontificie. Lo Stato della Citta' del Vaticano si impegna da parte sua a servirsi esclusivamente della Zecca di Roma per la coniazione delle sue monete, finche' sara' in vigore la presente Convenzione.

Testo vigente dal 16 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;196~art1 · fonte su Normattiva