[1]Convenzione monetaria tra lo Stato della Citta' del Vaticano e la Repubblica italiana (Citta' del Vaticano 31 luglio 1962)

[2]Lo Stato della Citta' del Vaticano e la Repubblica italiana, considerata l'opportunita' di stipulate una nuova Convenzione monetaria, essendo venuta a scadere quella sottoscritta il 21 aprile 1951, hanno convenuto quanto segue:

[3]Art. 1.

[4]Il Governo italiano inette, come nel passato, a disposizione dello Stato della Citta' del Vaticano la Zecca di Roma per la coniazione delle monete e medaglie pontificie. Lo Stato della Citta' del Vaticano si impegna da parte sua a servirsi esclusivamente della Zecca di Roma per la coniazione delle sue monete, finche' sara' in vigore la presente Convenzione.

Testo vigente dal 14 novembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-10-26;1141~convenzione-art1 · fonte del testo