Art. 1 (Convenzione)
[1]Convenzione monetaria tra lo Stato della Citta' del Vaticano e la Repubblica italiana (Citta' del Vaticano 31 luglio 1962)
[2]Lo Stato della Citta' del Vaticano e la Repubblica italiana, considerata l'opportunita' di stipulate una nuova Convenzione monetaria, essendo venuta a scadere quella sottoscritta il 21 aprile 1951, hanno convenuto quanto segue:
[3]Art. 1.
[4]Il Governo italiano inette, come nel passato, a disposizione dello Stato della Citta' del Vaticano la Zecca di Roma per la coniazione delle monete e medaglie pontificie. Lo Stato della Citta' del Vaticano si impegna da parte sua a servirsi esclusivamente della Zecca di Roma per la coniazione delle sue monete, finche' sara' in vigore la presente Convenzione.
Testo vigente dal 14 novembre 1964
