1. Il dialogo fra le parti sociali a livello comunitario puo' condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi. 2. Gli accordi conclusi a livello comunitario sono attuati secondo le procedure e la prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri o, nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo 2, e a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo allorche' l'accordo in questione contiene una o piu' disposizioni relative ad uno dei settori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, nel qual caso esso delibera all'unanimita'.

Testo vigente dal 24 novembre 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454~accordo-art4 · fonte su Normattiva