criterio relativo alla situazione di bilancio pubblico di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, secondo trattino del trattato, significa che, al momento dell'esame, lo Stato membro non e' oggetto di una decisione del Consiglio di cui all'articolo 104 C, paragrafo 6 del trattato, circa l'esistenza di un disavanzo eccessivo.

Testo vigente dal 24 novembre 1992

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