[1]Articolo III-212

[2]1. Il dialogo fra le parti sociali a livello di Unione puo' condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, compresi accordi. 2. Gli accordi conclusi a livello di Unione sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri oppure, nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo III-210, a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base a regolamenti o decisioni europei adottati dal Consiglio su proposta della Commissione. Il Parlamento europeo e' informato. Allorche' l'accordo in questione contiene una o piu' disposizioni relative ad uno dei settori per i quali e' richiesta l'unanimita' ai sensi dell'articolo III-210, paragrafo 3, il Consiglio delibera all'unanimita'.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art212 · fonte su Normattiva