giuridici 15.1. L'IME, nell'assolvimento dei propri compiti e alle condizioni stabilite nel presente statuto: - formula pareri; - rivolge raccomandazioni; - adotta indirizzi e prende decisioni rivolti alle banche centrali nazionali. 15.2. I pareri e le raccomandazioni dell'IME non sono vincolanti. 15.3. Il Consiglio dell'IME puo' adottare indirizzi che stabiliscano i metodi per la realizzazione delle condizioni necessarie al SEBC per esercitare le sue funzioni nella terza fase. Gli indirizzi dell'IME non sono vincolanti; essi sono sottoposti alla BCE che decide in merito. 15.4. Fatto salvo l'articolo 3.1, una decisione dell'IME e' vincolante in tutti i suoi elementi per i destinatari. Gli articoli 190 e 191 del trattato si applicano a dette decisioni.

Testo vigente dal 24 novembre 1992

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