I membri del Consiglio dell'IME che sono i rappresentanti delle loro istituzioni agiscono, per quanto riguarda le loro attivita', conformemente alle proprie responsabilita'. Nell'esercizio dei poteri e nell'adempimento dei compiti e dei doveri ad esso conferiti dal trattato e dal presente statuto, il Consiglio dell'IME non puo' chiedere o ricevere istruzioni da istituzioni o organismi comunitari o dai Governi degli Stati membri. Le istituzioni e gli organismi comunitari, nonche' i Governi degli Stati membri, si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare il Consiglio dell'IME nell'assolvimento dei suoi compiti.

Testo vigente dal 24 novembre 1992

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