' del Consiglio generale 47.1. Il Consiglio generale: - svolge i compiti previsti all'articolo 44; - partecipa alle funzioni consultive di cui agli articoli 4 e 25.1. 47.2. Il Consiglio generale concorre: - alla raccolta di informazioni statistiche come previsto all'articolo 5; - alla compilazione dei rapporti e rendiconti della BCE di cui all'articolo 15; - alla fissazione delle norme necessarie per l'applicazione dell'articolo 26 come previsto all'articolo 26.4; - all'adozione di tutte le ulteriori misure necessarie all'applicazione dell'articolo 29 come previsto all'articolo 29.4; - alla fissazione delle condizioni di impiego dei dipendenti della BCE di cui all'articolo 36. 47.3. Il Consiglio generale contribuisce ai necessari preparativi per fissare irrevocabilmente i tassi di cambio delle monete degli Stati membri con deroga rispetto alle monete, o alla moneta unica, degli Stati membri senza deroga, come previsto dall'articolo 109 L, paragrafo 5 del trattato. 47.4. Il Consiglio generale e' informato dal Presidente della BCE in merito alle decisioni del Consiglio direttivo.

Testo vigente dal 24 novembre 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454~art47 · fonte su Normattiva