dell'IME 23.1. Conformemente all'articolo 109 L del trattato, l'IME e' messo in liquidazione al momento dell'istituzione della BCE. Tutte le attivita' e passivita' dell'IME sono automaticamente trasferite alla BCE e quest'ultima liquida l'IME conformemente alle disposizioni del presente articolo. La liquidazione deve essere portata a termine per l'inizio della terza fase. 23.2. Il meccanismo per la creazione di ECU a fronte di oro e dollari statunitensi, di cui all'articolo 17 dell'accordo SME, sara' liquidato entro il primo giorno della terza fase dell'Unione economica e monetaria conformemente alle disposizioni dell'articolo 20 di detto accordo. 23.3. Tutte le attivita' e le passivita' derivanti dal meccanismo di finanziamento a brevissimo termine e dal meccanismo di sostegno monetario a breve termine, come previsto agli accordi di cui all'articolo 6.1, sono regolate entro il primo giorno della terza fase. 23.4. Tutte le restanti attivita' dell'IME saranno cedute e le passivita' restanti dall'IME saranno regolate. 23.5. I ricavi della liquidazione, di cui all'articolo 23.4, saranno distribuiti alle Banche centrali nazionali in conformita' dello schema di cui all'articolo 16.2. 23.6. Il Consiglio dell'IME puo' adottare le misure necessarie per l'applicazione degli articoli 23.4 e 23.5. 23.7. Al momento dell'istituzione della BCE, il Presidente dell'IME lascia l'incarico.
Testo vigente dal 24 novembre 1992
