del Consiglio dell'IME e procedure di voto 10.1. Il Consiglio dell'IME si riunisce almeno dieci volte l'anno. Gli atti delle riunioni sono riservati. Il Consiglio dell'IME, deliberando all'unanimita', puo' decidere di rendere pubblici i risultati delle sue deliberazioni. 10.2. Ciascun membro del Consiglio dell'IME o la persona da lui nominata dispone di un voto. 10.3. Salvo disposizione contraria del presente statuto, il Consiglio dell'IME decide a maggioranza semplice dei suoi membri. 10. 4. Le decisioni da prendere nel contesto degli articoli 4.2, 5.4, 6.2 e 6.3 richiedono l'unanimita' dei membri del Consiglio dell'IME. L'adozione di pareri e raccomandazioni ai sensi degli articoli 5.1 e 5.2, l'adozione di decisioni conformemente agli articoli 6.4, 16 e 23.6 nonche' l'adozione di indirizzi ai sensi dell'articolo 15.3 richiedono la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri del Consiglio dell'IME.

Testo vigente dal 24 novembre 1992

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