prudenziale 25.1. La BCE puo' fornire pareri e essere consultata dal Consiglio, dalla Commissione e dalle autorita' competenti degli Stati membri sul campo d'applicazione e sull'attuazione della legislazione comunitaria relativa alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e concernente la stabilita' del sistema finanziario. 25.2. Conformemente alle decisioni del consiglio ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 6 del trattato, la BCE puo' svolgere compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, eccettuate le imprese di assicurazione.

Testo vigente dal 24 novembre 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454~art25 · fonte su Normattiva