di modificazione semplificata 41.1. Conformemente all'articolo 106, paragrafo 5 del trattato, gli articoli 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 lettera a) e 36 del presente statuto possono essere emendati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione della BCE, previa consultazione della Commissione, ovvero all'unanimita' su proposta della Commissione, previa consultazione della BCE. In entrambi i casi e' necessario il parere conforme del Parlamento europeo. 41.2. Una raccomandazione presentata dalla BCE ai sensi del presente articolo richiede una decisione unanime da parte del Consiglio direttivo.
Testo vigente dal 24 novembre 1992
