[1]Il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e' modificato in base alle disposizioni del presente articolo.

[2]All'articolo 10 e' aggiunto il paragrafo seguente: "10.6 L'articolo 10.2 puo' essere modificato dal Consiglio riunito a livello di capi di Stato o di governo che delibera all'unanimita', su raccomandazione della BCE e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione oppure su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE. Il Consiglio raccomanda l'adozione di tali modifiche da parte degli Stati membri. Le modifiche entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Una raccomandazione formulata dalla BCE in virtu' del presente paragrafo richiede una decisione unanime del consiglio direttivo."

Testo vigente dal 31 maggio 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-05-11;102~trattato-art5 · fonte su Normattiva