dei conti 27.1. La contabilita' della BCE e delle Banche centrali nazionali viene verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal Consiglio direttivo ed accettati dal Consiglio. I revisori hanno pieni poteri per esaminare tutti i libri e documenti contabili della BCE e delle Banche centrali nazionali e per essere pienamente informati sulle loro operazioni. 27.2. Le disposizioni dell'articolo 188 C del presente trattato si applicano soltanto ad un esame dell'efficienza operativa della gestione della BCE.

Testo vigente dal 24 novembre 1992

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454~art27 · fonte su Normattiva