della BCE 28.1. Il capitale della BCE, che diventa operativo al momento della sua istituzione, e' di 5.000 milioni di ECU. Il capitale puo' essere aumentato per ammontari eventualmente determinati dal Consiglio direttivo che delibera alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 10.3, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in base alla procedura di cui all'articoloo 42. 28.2. Le Banche centrali nazionali sono le sole sottoscrittrici e detentrici del capitale della BCE. La sottoscrizione del capitale avviene secondo lo schema stabilito conformemente all'articolo 29. 28.3. Il Consiglio direttivo, deliberando alla maggioranza qualificata prevista nell'articolo 10.3, determina la misura e la forma nelle quali il capitale e' versato. 28.4. Fatto salvo l'articolo 28.5, le quote del capitale sottoscritto della BCE appartenenti alle Banche centrali nazionali non possono essere trasferite, vincolate o poste sotto sequestro. 28.5. Qualora lo schema di cui all'articolo 29 venga modificato, le Banche centrali nazionali trasferiscono fra di loro quote di capitale nella misura necessaria ad assicurare che la distribuzione delle quote corrisponda allo schema modificato. Il Consiglio direttivo determina le modalita' e le condizioni di tali trasferimenti.

Testo vigente dal 24 novembre 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454~art28 · fonte su Normattiva