Art. 28 (Protocollo 4)
[1]della Banca centrale europea
[2]1. Il capitale della Banca centrale europea e' di 5 miliardi di euro. Il capitale puo' essere aumentato dal consiglio direttivo, con una decisione europea adottata alla maggioranza qualificata prevista nell'articolo 10, paragrafo 3, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 41. 2. Le banche centrali nazionali sono le sole sottoscrittrici e detentrici del capitale della Banca centrale europea. La sottoscrizione del capitale avviene secondo lo schema stabilito conformemente all'articolo 29. 3. Il consiglio direttivo, deliberando alla maggioranza qualificata prevista nell'articolo 10, paragrafo 3, determina la misura e la forma nelle quali il capitale e' versato. 4. Fatto salvo il paragrafo 5, le quote del capitale sottoscritto della Banca centrale europea detenute dalle banche centrali nazionali non possono essere trasferite, vincolate o poste sotto sequestro. 5. Qualora lo schema di cui all'articolo 29 venga modificato, le banche centrali nazionali trasferiscono fra di loro quote di capitale nella misura necessaria ad assicurare che la distribuzione delle quote corrisponda allo schema modificato. Il consiglio direttivo determina le modalita' e le condizioni di tali trasferimenti.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
