ARTICOLO S Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana, che provvedera' a trasmettere copia certificata a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato. Fatto a Maastricht, addi' sette febbraio millenovecentonovantadue.

Testo vigente dal 24 novembre 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454~trattato-arts · fonte su Normattiva