1. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di revocare una autorizzazione ad operare o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati nell'articolo 2 del presente Accordo, da parte della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, o di imporre quelle condizioni che possa ritenere necessarie per l'esercizio di questi diritti:

  • a)in qualsiasi caso in cui non abbia la prova che la proprieta' sostanziale ed il controllo effettivo di tale compagnia aerea siano detenuti dalla Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea o da cittadini di tale Parte Contraente; oppure b) nel caso in cui tale compagnia aerea non si conformi alle disposizioni legislative ed ai regolamenti della Parte Contraente che concede tali diritti; oppure c) nel caso in cui la compagnia aerea manchi in altro modo di operare in conformita' con le condizioni prescritte dal presente Accordo. 2. A meno che l'immediata revoca, sospensione o imposizione delle condizioni citate nel paragrafo 1 del presente articolo siano essenziali per impedire ulteriori violazioni di disposizioni legislative o di regolamenti, tale diritto verra' esercitato solo dopo consultazioni con l'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 22 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;951~art4 · fonte su Normattiva