Art. 5 — Revoca o sospensione delle autorizzazioni operative
1. Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di revocare un'autorizzazione operativa o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati all'articolo 3 del presente Accordo da parte di una compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente, o di imporre quelle condizioni che possa ritenere necessarie per l'esercizio di tali diritti:
- a)qualora non sia sicura che la proprieta' sostanziale ed il controllo effettivo di detta compagnia aerea e dell'aeromobile utilizzato nell'esercizio dei servizi specificati siano nelle mani della Parte contraente che ha designato la compagnia aerea o di cittadini di tale Parte contraente; o
- b)qualora tale compagnia aerea non si conformi alle leggi e ai regolamenti della Parte contraente che concede questi diritti; oppure
- c)qualora la compagnia aerea in altro modo non operi in conformita' con le condizioni prescritte ai sensi del presente Accordo. 2. Salvo che la revoca immediata, sospensione o imposizione delle condizioni menzionate al paragrafo 1 di questo articolo siano essenziali per impedire ulteriori trasgressioni di leggi o regolamenti, tale diritto dovra' essere esercitato solo dopo consultazioni con l'altra Parte contraente.
Testo vigente dal 16 agosto 1982
