• 1)Le Parti si impegnano a prestarsi reciproca cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate in conformita' al presente Trattato.
  • 2)Una persona condannata nel territorio di una delle due Parti puo', conformemente alle disposizioni del presente Trattato, essere trasferita nel territorio dell'altro Stato per scontare la condanna inflittale con la sentenza.

Testo vigente dal 31 marzo 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-03-05;46~trattato-art2 · fonte su Normattiva