e sviluppo

  • 1)Le Parti decidono di comune accordo di cooperare direttamente o, se del caso, tramite l'Organizzazione o le organizzazioni e intese regionali pertinenti, per promuovere lo scambio dei risultati dei programmi di ricerca e di sviluppo volti a migliorare le tecniche esistenti. di preparazione e di lotta contro l'inquinamento da idrocarburi, comprese le tecnologie e le tecniche di sorveglianza, contenimento, ricupero, dispersione, pulizia ed altri mezzi che consentano di limitare o attenuare gli effetti dell'inquinamento da idrocarburi, nonche' le tecniche di risanamento.
  • 2)A tal fine le Parti si impegnano a stabilire direttamente o, se del caso, tramite l'Organizzazione o organizzazioni e intese regionali pertinenti, i collegamenti necessari tra gli istituti di ricerca delle Parti.
  • 3)Le Parti convengono di cooperare direttamente o tramite l'organizzazione o organizzazioni o intese regionali pertinenti per promuovere, se del caso, lo svolgimento su base regolare di colloqui internazionali su soggetti pertinenti, compresi il progresso della tecnologia ed il materiale di lotta contro l'inquinamento da idrocarburi.
  • 4)Le Parti convengono di incoraggiare, tramite l'Organizzazione o altre organizzazioni internazionali competenti, l'elaborazione di norme atte a garantire la compatibilita' delle tecniche e del materiale di lotta contro l'inquinamento da idrocarburi.

Testo vigente dal 11 gennaio 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-12-15;464~convenzione-art8 · fonte su Normattiva