tecnica

  • 1)Le Parti si impegnano direttamente o tramite l'organizzazione ed altri enti internazionali, come appropriato, in materia di preparazione e di lotta contro l'inquinamento da idrocarburi a dare un appoggio alle Parti che richiedono assistenza tecnica per:
  • a)formare personale;
  • b)assicurare la disponibilita' di tecnologia, di materiale e installazioni pertinenti;
  • c)agevolare altri provvedimenti ed intese per predisporre la preparazione e la lotta contro gli incidenti di inquinamento da idrocarburi;
  • d)iniziare programmi congiunti di ricerca e di sviluppo. 2) Le Parti si impegnano a cooperare attivamente, sotto riserva delle loro leggi, regolamenti e politiche nazionali, al trasferimento di tecnologia in materia di preparazione e di lotta conto l'inquinamento da idrocarburi.

Testo vigente dal 11 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;464~convenzione-art9 · fonte su Normattiva