internazionale in materia di lotta contro l'inquinamento

  • 1)Le Parti convengono, nella misura dei loro mezzi e disponibilita' di risorse pertinenti, di cooperare e di fornire servizi di consulenza, supporto tecnico e materiale al fine di far fronte ad un incidente di inquinamento da idrocarburi, qualora la gravita dell'incidente lo giustifichi, su richiesta di qualsiasi parte danneggiata o che potrebbe essere danneggiata dall'incidente. Il finanziamento dei costi per tale assistenza sara' basato sulle disposizioni stabilite nell'Annesso alla presente Convenzione.
  • 2)Una Parte che ha richiesto assistenza puo' chiedere all'organizzazione un aiuto per individuare le fonti di finanziamento provvisorio dei costi di cui al paragrafo 1).
  • 3)In conformita' con gli accordi internazionali applicabili, ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legali o amministrativi per agevolare:
  • a)l'arrivo e l'utilizzazione nel suo territorio e la partenza da esso di navi, aerei, ed altri mezzi di trasporto impegnati nella lotta contro un incidente di inquinamento da idrocarburi e che trasportano personale, carichi, prodotti e materiali necessari per far fronte a tale incidente: b) la rapida movimentazione di personale, carichi, prodotti e materiali di cui al capoverso (a) a destinazione del suo territorio, all'interno del suo territorio ed in provenienza da esso.

Testo vigente dal 11 gennaio 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-12-15;464~convenzione-art7 · fonte su Normattiva