• 1)La presente Convenzione puo' essere denunciata da una qualsiasi delle Parti in ogni tempo allo scadere di cinque anni dalla data in cui la presente Convenzione entra in vigore per tale Parte.
  • 2)la denuncia sara' inviata per mezzo di una notifica per iscritto inviata al Segretario Generale. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la data in cui il Segretario Generale ne ha ricevuto notifica o allo scadere di qualsiasi periodo piu' lungo eventualmente indicato nella notifica.

Testo vigente dal 11 gennaio 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-12-15;464~convenzione-art17 · fonte su Normattiva