• 1)La presente Convenzione e depositata presso il Segretario Generale.
  • 2)Il Segretario Generale: a) informa tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito:
  • i)di ogni nuova firma o deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e della relativa data;
  • ii)della data di entrata in vigore della presente Convenzione;
  • iii)del deposito di ogni strumento di denuncia di questa Convenzione, nonche' della data in cui la denuncia e entrata in vigore;
  • b)trasmette copie certificate conformi della presente Convenzione ai Governi di tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito. All'atto dell'entrata in vigore della presente Convenzione, una copia certificata conforme della stessa e trasmessa dal Depositario al Segretario Generale delle Nazioni Unite, per essere registrata e pubblicata in conformita' con l'Articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 11 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;464~convenzione-art18 · fonte su Normattiva