[1]Paragrafo 1. - I redditi delle professioni libere e in generale ogni reddito, di lavoro, diversi da quelli il cui trattamento e' stabilito in maniera speciale dalle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili soltanto nello Stato in cui si esercita l'attivita' personale. L'attivita' personale e' considerata esercitata in uno dei due Stati nella misura in cui il contribuente vi utilizza una installazione permanente della quale dispone in maniera regolare.

[2]Paragrafo 2. - Sono in particolare considerare professioni libere, ai sensi del paragrafo 1° suddetto, l'attivita' scientifica, artistica, letteraria, d'insegnamento o pedagogica, nonche' quella dei medici, avvocati, architetti o ingegneri. Tuttavia, le regole previste all'articolo 13, paragrafo 1, sono applicabili agli artisti dello spettacolo, della radio, della televisione, del cinema e agli sportivi, quando sono ingaggiati da una impresa o da un organismo qualsiasi mediante una remunerazione determinata.

Testo vigente dal 17 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;469~art16 · fonte su Normattiva