I professori e i membri del corpo insegnante di uno degli Stati che ricevono una remunerazione per l'insegnamento da essi dato nel corso di un periodo di residenza non eccedente i due anni in una Universita' o in un altro Istituto d'insegnamento superiore situato nell'altro Stato, sono esenti da imposte sulla detta remunerazione in questo altro Stato.
Testo vigente dal 17 aprile 1963
