Gli studenti e gli apprendisti di uno dei due Stati contraenti, che soggiornano nell'altro Stato al solo scopo di farvi i loro studi o di acquistarvi una formazione professionale, non sono sottoposti ad alcuna tassazione da parte di quest'ultimo Stato per i sussidi provenienti dal primo Stato, che essi ricevono.

Testo vigente dal 17 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;469~art18 · fonte su Normattiva