Gli studenti e gli apprendisti di uno dei due Stati contraenti, che soggiornano nell'altro Stato al solo scopo di farvi i loro studi o di acquistarvi una formazione professionale, non sono sottoposti ad alcuna tassazione da parte di quest'ultimo Stato per i sussidi provenienti dal primo Stato, che essi ricevono.
Testo vigente dal 17 aprile 1963
