Nel caso in cui, in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, un reddito deve essere esentate da uno dei due Stati, l'esenzione sara' accordata se e nella misura in cui questo reddito e' imponibile nell'altro stato.

Testo vigente dal 17 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;469~art20 · fonte su Normattiva