Le imposte prelevate su ogni altro reddito diverso da quelli considerati negli articoli precedenti non sono applicate che nello Stato in cui il beneficiario ha il domicilio.
Testo vigente dal 17 aprile 1963
Le imposte prelevate su ogni altro reddito diverso da quelli considerati negli articoli precedenti non sono applicate che nello Stato in cui il beneficiario ha il domicilio.
Testo vigente dal 17 aprile 1963
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1963-02-09;469~art19 · fonte su Normattiva