La presente Convenzione restera' in vigore fino a quando non sara' stata denunciata da uno dei due Stati contraenti. Ciascuno Stato potra' denunciarla, mediante preavviso di sei mesi notificato per via diplomatica, per la fine dell'anno solare a partire dal quinto anno successivo a quello della ratifica. In questo caso, la Convenzione si applichera' per l'ultima volta:

  • 1)con riguardo ai redditi considerati all'articolo 8 e per i quali le disposizioni della presente Convenzione stabiliscono che non saranno piu' tassati alla fonte, ai redditi il cui pagamento avra' luogo non piu' tardi del 31 dicembre dell'anno solare per la fine del quale la denuncia sara' stata notificata;
  • 2)con riguardo agli altri redditi, per l'imposizione dei redditi prodotti, sia durante l'anno solare per la fine del quale la denuncia sara' stata notificata durante gli esercizi chiusi ne corso dell'anno stesso.

Testo vigente dal 17 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;469~art30 · fonte su Normattiva