[1]Paragrafo 1. - La presente Convenzione e' redatta in lingua francese e italiana, entrambi i testi facendo egualmente fede. Essa sara' ratificata e, gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma nel piu' breve termine possibile.

[2]Paragrafo 2. - La Convenzione entrera' in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta:

  • 1)alle imposte percepite per ritenuta alla fonte sui redditi previsti all'articolo 8 della presente Convenzione e il cui pagamento avra' luogo dopo la scadenza di un termine di tre mesi a partire da tale scambio, quando le disposizioni di detta Convenzione prevedono la rinunzia a questa ritenuta;
  • 2)alle altre imposte sul reddito, per l'imposizione dei redditi prodotti, sia durante l'anno solare nel corso del quale avra' luogo lo scambio degli strumenti di ratifica, sia durante gli esercizi chiusi nel corso del - l'anno stesso.

Testo vigente dal 17 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;469~art29 · fonte su Normattiva