di capitali, profitti e retribuzioni 1. Ognuna delle Parti Contraenti nel cui territorio sono stati effettuati investimenti da parte di investitori dell'altra Parte Contraente, permettera' che tali investitori possano trasferire all'estero - e senza ulteriori oneri - i pagamenti relativi a detti investimenti, e specificamente:

  • a)capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento di investimenti;
  • b)redditi netti, dividenti, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili;
  • c)redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;
  • d)fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;
  • e)compensi ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita' e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti. 2. Senza pregiudizio dei fini dell'Articolo 3, le Parti Contraenti si impegnano ad assicurare ai trasferimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai trasferimenti effettuati da investitori di Stati Terzi.

Testo vigente dal 17 marzo 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-02;47~accordo-art6 · fonte su Normattiva