Tutte le facilitazioni sono accordate per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico impiegato nei film realizzati in coproduzione ai sensi del presente accordo, come pure per l'importazione e l'esportazione nei due Paesi del materiale necessario alla realizzazione ed allo sfruttamento dei suddetti film, nonche' per i trasferimenti valutari relativi al pagamento dei materiali e delle prestazioni, secondo le norme vigenti in materia tra i due Paesi. Le facilitazioni suddette sono accordate in ottemperanza alla normativa esistente tra i due Paesi e, in difetto, alla normativa interna di ciascun Paese.

Testo vigente dal 26 novembre 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-11-10;472~accordo-art12 · fonte su Normattiva