Art. 12 (Accordo)
Tutte le facilitazioni sono accordate per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico impiegato nei film realizzati in coproduzione ai sensi del presente accordo, come pure per l'importazione e l'esportazione nei due Paesi del materiale necessario alla realizzazione ed allo sfruttamento dei suddetti film, nonche' per i trasferimenti valutari relativi al pagamento dei materiali e delle prestazioni, secondo le norme vigenti in materia tra i due Paesi. Le facilitazioni suddette sono accordate in ottemperanza alla normativa esistente tra i due Paesi e, in difetto, alla normativa interna di ciascun Paese.
Testo vigente dal 26 novembre 1993
